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!A TUTTI I NAVIGANTI!

Cinema Zoo è un progetto che nasce dalla pura e semplice volontà di preservazione e divulgazione di un cinema di genere che ormai si può considerare appannaggio esclusivo di pochi nostalgici appassionati. La nostra volontà è di diffondere invece questo tipo di cultura GRATUITAMENTE E SENZA ALCUN FINE DI LUCRO a più persone possibile tramite lo strumento di condivisione universale che è la rete. In quanto appassionati ci confrontiamo e ci documentiamo abitualmente su questo tipo di cinema, tuttavia i titoli della maggior parte di queste rare pellicole rimangono spesso stampate unicamente sulla carta dei libri di cinema senza avere alcuna possibilità di visionare i film interessati.

Ci impegnamo quindi a recensire e condividere il materiale audio/video di queste pellicole la cui vita commerciale è ormai scaduta da almeno 20 anni se non di più (mediamente sono dai 40 ai 50), senza alcuna volontà di recare aclun danno economico ai possessori dei diritti d’autore. Pertanto Cinema Zoo, a tutela di questa intenzione, si impegna a sfruttare unicamente la piattaforma di youtube per condividere tale materiale se si tratta di titoli già editi in Italia e attualmente distribuitii, in quanto il detentore interessato può richiedere l’immediata cancellazione del video. Cinema Zoo si impegna inoltre a sottoporre titoli inediti in Italia presentandoli per quanto possibile sottotitolati in italiano.

Assieme ad una volontà di condivisone, confronto e di discussione, Cinema Zoo si impegna a rendere fruibili gratuitamente le pellicole rare e quasi impossibili da trovare che vengono vendute sotto forma di file a prezzi da sciacallaggio, portando avanti così una piccola battaglia etica in favore della condivisione collettiva.

Per una cultura alternativa, libera e universale.

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Posto che:

La sentenza n. 181/2017 pubbl. del tribunale di Frosinone del 07/02/2017 (consultabile pubblicamente qui) ha annullato l’ordinanza ingiunzione prot. n.0011924, emessa dal Prefetto di Frosinone il 29.04.2015 che sanzonava i gestori dei siti filmakers.biz, filmaker.me, filmakerz.org, cineteka.org, ai quali era stato ingiunto di pagare (a titolo di sanzione amministrativa ex art. 174 bis L. 22 aprile 1941 n. 633) quasi 600mila euro, oltre le spese, per aver violato l’art 171 ter, 2° co lettera a bis della L. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche.

Il giudice -dott.G.Carlomusto dichiara:
“A (omissis) quale proprietario/gestore del sito estero ‘www…..org,e’ stata contestata la violazione dell’art 171 ter,2° co lett a bis della L 22 aprile 1941 n. 633e successive modifiche, in forza degli accertamenti contenuti nel verbale della Guardia di Finanza Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria -1 Gruppo-1^ Sezione di Roma, del 28.5.2014.
La Prefettura di Frosinone ha depositato in giudizio il citato verbale di accertamento redatto dalla GdF nel quale sono riassunti i seguenti fatti;
1) nell’ambito di indagini ,volte a reprimere le violazioni della legge sul diritto d’autore, eseguite dalla Guardia di Finanza- Nucleo Speciale cit su svariati domini che organizzavano contenuti multimediali, con assoggettamento a pubblicita’ obbligatoria preliminare, si evidenziava che numerose opere protette dal diritto di autore, sebbene dislocate fisicamente su diversi server in aree geograficamente differenti, erano fruibili da chiunque in modalita’ “trasparente” , e che, pertanto, l’utente, collegandosi ad uno qualunque dei domini monitorati, poteva accedere alla visione in streaming, ovvero procedere alla copia mediante download diretto.
2) tra tali siti era ricompreso il sito www…..org, risultato contenere un vastissimo catalogo multimediale, di opere cinematografiche, serie tv e format tv, tutti tutelati dal diritto di autore, in assenza delle licenze di’ sfruttamento rilasciate dalla S.I.A.E., ai sensi dell’art.16 della legge 633/41.
3) era stato emesso un provvedimento di sequestro preventivo, ma il Tribunale del Riesame di Roma , con ordinanza del 17.3.2014 aveva disposto il dissequestro del sito www…..org, ritenendo inadeguato il quadro di informazioni fornito, sia in relazione all’identificazione delle opere tutelate fruibili in violazione della legge a tutela del diritto d’autore, sia in relazione alla natura dei banner pubblicitari e all’effettiva capacita’ di produrre reddito in favore di ciascun specifico sito. L’ordinanza opposta si fonda su ulteriori atti di indagine della GdF, a seguito dei quali, il sito www.(Altro dominio).org e’ stato sottoposto a sequestro in data 14.5.2014 (provvedimento di ignoto contenuto, essendone stata omessa la produzione in giudizio),in quanto ritenuto “ nuova versione” di www…..org, realizzata dallo stesso gestore, per travasarvi i medesimi contenuti multimediali illegali.
L’opponente ha contestato, in primis, il presunto collegamento tra i siti ….org, ….me e ….biz e (Altro dominio).org, in base a redirecart. Al riguardo la GdF,nelle note difensive allegate alla comparsa di costituzione della Prefettura,ha esposto;
-di aver verificato che alla data del 20.4.2013, digitando il dominio ….org” si veniva reindirizzati al dominio “….biz”; alla data del 5.9.2013, digitando il dominio, “….biz” si veniva reindirizzati al dominio “….me”; alla data del 21.12.2013, digitando il dominio “….me” si veniva reindirizzati al dominio “….org”; alla data del 9.4.2014, i domini “….org”, “….biz” e “….me”, si veniva reindirizzati al dominio “(Altro dominio).org”(giusta ignoto allegato 7, mai depositato in atti) ;
Sentenza n. 181/2017 pubbl. il 07/02/2017 -che solo il titolare del sito iniziale poteva disporre delle password necessarie per far eseguire automaticamente il reindirizzamento;
-che,atteso che i citati domini ….biz, ….me e ….org, effettuavanoa loro voltaredirect sul dominio http:/ /www.(Altro dominio).org e era dichiarato proprietario di ….org, era del tutto verosi’mile che i richiamati domini fossero tutti nella disponibilita’ dello stesso soggetto, in quanto tutti effettuavano redirect sequenziali verso (Altro dominio).org. Anche a voler accedere a tale ricostruzione, pur priva di riscontro documentale, sulla base del valore fidefacente da riconoscere agli accertamenti in fatto eseguiti dalla GdF, ed aderendo al ragionamento presuntivo ad essa sotteso, difetta, tuttavia, ai fini dell’integrazione della fattispecie contestata ,adeguata prova della finalita’ di lucro, contestata dal (omissis) fin dalla prima difesa in sede amministrativa.
Giova precisare che l’art, 171-ter, 2 comma, lett, a-bis della L. 633/41 presuppone la comunicazione al pubblico a fimi di’ lucro di un’opera protetta dal diritto d’autore, o di parte di essa, attuata mediante la sua diffusione in un sistema di reti telematiche, attraverso connessioni di qualsiasi genere.
Con l’espressione “a fini di lucro” deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto.
Ne consegue che, al fine della commissione dell’illecito in esame, deve essere raccolta la prova dello specifico intento del file sharer di trarre dalla comunicazione al pubblico, per il tramite della messa in condivisione in rete di opere protette, un guadagno economicamente apprezzabile enon un mero risparmio di spesa.
Il fine di lucro costituisce, dunque, il requisito essenziale di punibilita’.
Nella fattispecie in esame, nel richiamato verbale della GdF, a parte l’iniziale generico richiamo alle indagini svolte nei confronti di una pluralita’ di domini che assoggettavano a pubblicita’ preliminare l’accesso alla visione dell’opera tutelata, nulla risulta specificamente verificato ed allegato in relazione alla natura dei banner pubblicitari e all’effettiva capacita’ di produrre reddito in favore di ….biz, filmaker.me e ….org, e (Altro dominio).org. Priva di pregio e’ la giustificazione fornita dalla GdF, secondo cui l’assenza di finalita’ lucrative sarebbe irrilevante, poiche’ l’art 174 bis e’ applicabile a tutte le violazioni previste nella sezione e quindi anche in ipotesi di violazione dell’art 171 1° co L 633/1941, atteso che a (omissis) e’ stata irrogata la sanzione amministrativa per aver violato l’art. 171 ter , comma 2, lettera a-bis e non altra disposizione normativa.
L’ordinanza ingiunzione opposta non puo’ dunque ritenersi legittimamente emessa e va annullata.
Le spese di lite seguono secondo soccombenza”

In aggiunta il difensore degli imputati (avvocato Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito) dichiara:
«Si tratta di una sentenza molto rigorosa – chiarisce il penalista – emessa dopo una lunga analisi operata dal giudice sul portale e sulle singole fonti di prova». Il giudice, sottolineando come ‘indicazione di link «non possa qualificarsi come messa a disposizione diretta di file protetti dal diritto d’autore – ha ritenuto – lecita l’attività del portale. E questo nonostante la presenza di banner pubblicitari». Il giudice Gemma Carlomusto ha chiarito quanto in sé il “file sharing”, ossia «la condivisione di file protetti dal diritto d’autore, sia un risparmio di spesa e non una attività con finalità di lucro». In altre parole, al caso di specie non si possano applicare le disposizioni penali sul diritto d’autore e, di conseguenza, le sanzioni amministrative. Per il penalista «Non basta infatti che il sito produca reddito, ma occorre dimostrare che lattività di lucro sia collegata alla singola opera e che ne sia il corrispettivo, perché altrimenti siamo in presenza – appunto – di un risparmio di spesa e non di una attività di messa a disposizione per finalità di lucro».

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